Costituzione e sede
È costituita l’organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 26619I (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,n.I17 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, Associazione AsmaGrave Organizzazione di volontariato, in breve AAG ODV, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di PRATO Via Ser LapoMazzei 33. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti nonne di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
L’utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è strettamente legato all’iscrizione nei registio regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Seffore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento a”organizzazione di volontariato” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.
A seguito dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’associazione integrerà la propria denominazione con I’acronimo ETS da utilizzarc nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con deiibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifrca statutaria, ma I’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Carattere dell’Associazione
L’associazione è apartitica, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
Ai sensi dell’art.l7 del Codice del terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per I’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario I’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L’associazione potrà partecipare quale socio federazioni e simili aventi scopi analoghi.
Durata dell’Associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
Scopi e attività dell’associazione
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: perseguendo il miglioramento della qualità. della vita delle persone con asma grave promuovendo le azioni volte al miglioramento della loro integrità fisica, psicologica e la loro inclusione sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice dei Terzo sefiore, awalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. ll2, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in special modo il contrasto al bullismo è fatto attualmente attraverso i nostri progetti educativi e informativi dedicati alla scuola. Come obiettivo secondario all’informazione sulle malattie respiratorie e allergiche
- beneficenza, sostegno a distarza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a nonna del presente articolo;
L’associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibìlmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
- Offrire supporto e proporsi come punto di rÌferimento alle persone afflitte dalle malattie sopracítate, alle loro famiglie anche nei rapporti con gli enti istituzionali attraverso un sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzato alla promozione di interventí per garantire qualità della vita e pari opportunità (L.328/2000)
- Condividere, con ogni mezzo di comunicazione disponibile, inclusi i social media e i pii.t moderni mezzi di comunicazione, informazioni, notizie, esperienze, favorendo l’empowerment del paziente per miglíorare la sua partecipazione attiva ai processi che riguardano Ia propria salute;
- Favorire la promozione e Ia conoscenza della malattia, delle terapie disponibili, della prevenzione (anche ambientale, poiché I’ambiente è considerato un fattore di rischio per tali patologie), della gestione quotidiana e prevenzione delle riacutizzazioni, delle strutture ospedaliere specializzate nella gestione di talt malattie attraverso Ia pubblicazione e divulgazione di materiale informativo e I’organizzazione e promozione di incontri e convegni;
- Promuovere e partecipare a studi e ricerche scientifiche, favorendo Ia ricerca anche attraverso I’istituzione di borse di studio, donazione di attrezzature elettromedicalí o sostegno economico nel reperire farmaci al fine di promuovere il benessere della popolazione;
- Promuovere la divulgazione della documentazione scientiJìca e le informazioni per favorire Ia dffisione della cultura e delle conoscenze in tema di asma grave;
- Favorire l’inclusione sociale delle persone con asma grave anche attraverso I’ or ganizz azi o ne di attiv it à fo rm ativ e e ludi c o -r i cr e ativ e r e s i denzi ali ;
- Monitorare il rispetto e I’attuazione delle normative vigenti e sollecitare normative sociali e sanitarie a tutela delle persone con asma grave.
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.
La suddetta associazione agirà sempre ed esclusivamente in accordo con la programmazione congiunta con Federasma e Allergie, non esercitando attività in concorrenza, secondo i suoi principi istituzionali ed il suo Codice Etico, impegnandosi a rendicontare ed armonizzare la propria attività secondo i regolamenti sottoscritti tra I’associazione e lafederazione. L’associazione, ai sensi dell’art. 6 det Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potràr svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale della’associazione.
Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella ielazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, I’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazione di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, I’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dal’art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.
Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Ammissione e diritti dei soci
La richiesta di ammissione in qualità di socio è libera e aperta a tutti i cittadini che condividono gli scopi del presente statuto. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, I’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
ll consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte. non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati. annotata, a cura del In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi I’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comiuricazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci I’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un senitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
Categorie dei socí
L’Associazione è costituita dalle sesuenti cateeorie dei soci:
– Fondatori
– Onorari
– Ordinari
- Sono soci Fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo
- Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze) e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali
- Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall’Adall’Assemblea su proposta del Consislio Direttivo è in oeni caso inferiore a quello dei soci ordinari.
Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal
Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
- espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità I’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per delibera di espulsione;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- per morte.
Organi dell’Associazione
Organi dell’ associazione sono:
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- I’assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il vice presidente
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato)
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. II7l20I7. L’elezione degli organi dell’Associazione non puo in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dalf incarico ricoperto.
Partecipazione all’assemblea
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associ azione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Convocazione dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice oppure per posta elettronica e/o a mezzo PEC (se posseduta), laddove l’associazione disponga di locali per le attività e/o per affissione nella Sede Sociale; se l’associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L,assemblea in sede straordinaria viene convocata solo in caso di scioglimento dell’associazione o modifica dello statuto, tutte le altre deliberazioni sono demandate all’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dì almeno due terzi dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione con la metà dei soci più uno.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’assemblèa è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea’ i verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona sceita dal presidente dell’assemblea fra i presenti’ il verbal,e dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’ assemblea, fr.rngendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti I’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con Ia maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
La partecipazione all’assemblea elo la votazione possono awenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distarua, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consislio direttivo in fase di convocazione.
Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avveranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
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- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione annuale del consiglio direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l’organo di controllo e/o I’organo di revisione legale dei conti se nominati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
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in sede straordinaria
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- deliberare lo scioglimento, latrasformazione,la fusione o la scissione dell’associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
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E in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente Ia data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
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- convocare l’assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- predisporre gli atÍi da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’wgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante I’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all’assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.6 d.lgs. Il7 /2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni prowedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare Ia permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare I’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull’adesione e pafiecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’intemrzione di rappofi di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
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Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.
Al termine del primo mandato i componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti, per un secondo mandato consecutivo al primo, per un totale di 6 an:ri consecutivi
Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere economo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o piu dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità. di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario I’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioÍanza qualificata di 213 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procode alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea ordinaria.
Il consigliere assente, seÍrza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante awiso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può awenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessitàr ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano e appello nominale, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le consultazioni possono essere fatte anche in via telematica attraverso posta elettronica e in questo caso le delibere saranno valide a tutti gli effetti purché i voti siano chiaramente identificati. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno. Se nominato, il rappresentante dell’organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può awalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, amezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, I’associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità. generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, puo adottare prowedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervénto del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Organo di controllo e revisione legale dei conti
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.30 del Codice del Terzo Settore.
Esso resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra Ie categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 200I, n.23I, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma I d.lgs. l|7l20l7,la revisione legale dei conti. In tal caso I’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 1 17l20l7,sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art 31 del Codice del Terzo Settore, I’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.2, art.2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.
Segretario dell’Associazione
Il Segretario sovraintende all’organizzazione della segreteria dell’associazione, ai collegamenti tra i componenti del Comitato Direttivo, redige i Verbali dellîssemblea Generale e delle sedute del Comitato Direttivo, li sottopone alla loro approvazione e li trascrive sugli appositi Libri. Sovraintende alla tenuta del
Libro degli Associati.
Svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenz1 cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, prowede ai rapporti tra I’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo cura o sovraintende alla gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.
Libri sociali
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
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- il libro degli associati;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro dei verbali delle adunanze e delle deiiberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.
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I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
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- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall’ art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da auività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.
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destinazione degli avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. ll7l20t7, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha I’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto I’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Diritti dei soci al patrimonío sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota arulua di iscrizione.
E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, faui salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comurque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non puo pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1o gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono I’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266191, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’ assemblea.
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro
amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266191, finché applicabile, al D. lgs ll7l20|7, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ ordinamento siuridico italiano.